12.LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE (art. 29 e art. 29 dm 130 2023)
La parte istante, con la domanda, deve indicare il valore della controversia e, se non è possibile, deve precisare i motivi che rendono il valore non determinabile.
La parte chiamata se introduce, con l'atto di adesione, un'ulteriore domanda deve indicare il valore.
Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti il valore della lite è determinato dall'Organismo, con atto comunicato alle parti.
Il valore può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti.
Il valore può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo quando l'accordo definisce questioni differenti da quelli previsti nella fase introduttiva.
Per la determinazione del valore della lite la normativa richiama gli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.
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