12.LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE (art. 29 e art. 29 dm 130 2023)
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA LITE E DELL’ACCORDO DI CONCILIAZIONE
1. La domanda di mediazione contiene l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile, la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore, che deve essere individuato ai sensi del precedente comma 1.
3. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni di cui al comma 1, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i criteri di cui al comma 1, il valore della lite è determinato dal Responsabile di ADR FORO EUROPEO con atto comunicato alle parti o agli avvocati, se nominati, a mezzo email/pec.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile di ADR FORO EUROPEO ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
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La parte istante, con la domanda, deve indicare il valore della controversia e, se non è possibile, deve precisare i motivi che rendono il valore non determinabile.
La parte chiamata se introduce, con l'atto di adesione, un'ulteriore domanda deve indicare il valore.
Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti il valore della lite è determinato dall'Organismo, con atto comunicato alle parti.
Il valore può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti.
Il valore può essere rideterminato dal Responsabile dell'Organismo quando l'accordo definisce questioni differenti da quelli previsti nella fase introduttiva.
Per la determinazione del valore della lite la normativa richiama gli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile.
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