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11.LA COMPETENZA TERRITORIALE - LA DEROGA ALLA COMPETENZA - LE SEDI OPERATIVE (art. 4) 

La domanda di mediazione deve essere depositata, da una delle parti, presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. (art. 4 c. 1)

La competenza territoriale è derogabile su accordo delle parti (art. 4 c. 3).

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. (art. 4 c. 2).

La competenza territoriale di ADR FORO EUROPEO

Il Decreto Legislativo 28/2010, come successivamente modificato, stabilisce, all’art. 4,

-che le istanze di mediazione civile devono essere depositate presso l’Organismo di Mediazione del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia.

-che, per Organismo del luogo dove si trova il giudice territorialmente competente per la controversia,

-che il luogo di detto Organismo è la sede principale e tutte le sue sedi locali, quali articolazioni operative. 

-che l’art. 6, lett. t), del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2023 n. 150, ha sancito che l’Organismo di mediazione può prevedere nel proprio regolamento la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali deve avere, a tal fine, un accordo.

L’Organismo di mediazione ADR Foro Europeo n. 1137 ha sottoscritto, ai sensi dell’art. 6, lett. t), del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2023 n. 150, con altri Organismi accordi per  avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di detti Organismi per poter ricevere istanze di mediazione su tutto il territorio nazionale.

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