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17.FISSAZIONE DEL PRIMO INCONTRO INVITO ALLE PARTI

Il procedimento di mediazione inizia con il deposito della domanda di mediazione presso una delle sedi della ADR FORO EUROPEO, o a mezzo pec all’indirizzo dell’organismo pubblicato sul sito www.adrforoeuropeo.it.

A seguito del ricevimento della domanda di Mediazione, il Responsabile dell’Organismo procede alla iscrizione della procedura nel Registro degli affari di mediazione, designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti o diversa disposizione normativa modificativa degli attuali termini.

Effettuata l’iscrizione del procedimento e verificata la correttezza dei dati inseriti nella domanda, la Segreteria dell’Organismo procede con l’invito delle parti, xxxxxxxxxxxxx dunque la domanda, la designazione del mediatore, la sede e l’orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura e il luogo e la data del primo incontro ed ogni altra informazione utile, sono comunicate a cura dell’Organismo, agli indirizzi indicati nella domanda di mediazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Le parti invitate chiamate in mediazione potranno comunicare all’Organismo l’adesione e la partecipazione all’incontro di mediazione, compilando e trasmettendo all’Organismo l'apposito Modulo di Adesione presso una delle sedi della ADR FORO EUROPEO, o a mezzo Pec all’indirizzo dell’Organismo pubblicato sul sito www. ADR FORO EUROPEO.it;

Eventuali richieste giustificate di rinvio del primo incontro, potranno essere formulate solo a seguito della adesione alla procedura, e previo pagamento delle indennità di mediazione richieste per l’adesione.

Sulla concessione del rinvio decide il Mediatore incaricato, valutando la richiesta anche in base alle tempistiche imposte dalla legge per la conclusione del procedimento.

Nei casi in cui le parti da invitare (indicate dalla parte istante) dovessero risultare irreperibili o anche sconosciute, è onere della parte istante provvedere mediante notifica per pubblici proclami qualora dalla stessa ritenuta necessaria.

 

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