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18.L’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (art. 8 c. 1)

ADESIONE AL PRIMO INCONTRO
1. La parte convocata è invitata a comunicare la propria adesione tempestivamente, indicando ogni elemento utile per la fatturazione nonché i recapiti digitali cui effettuare tutte le comunicazioni. In mancanza di preventiva adesione della parte convocata, ADR FORO EUROPEO ed il mediatore hanno la facoltà di organizzare il primo incontro con le modalità ritenute più opportune.
2. L’adesione si considera perfezionata solo a seguito del pagamento dell’indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. In caso di mancato pagamento, pertanto, il mediatore darà atto della mancata partecipazione della parte convocata pur se presente.
3. Di regola, le richieste di rinvio del primo incontro devono pervenire almeno 5 giorni lavorativi precedenti la data dell'incontro e devono essere motivate.
4. Le richieste di rinvio pervenute nei termini suindicati saranno valutate caso per caso da ADR FORO EUROPEO, sentito il mediatore e le altre parti. Eventuali rinvii verranno in ogni caso concessi non oltre il termine di cui all’art. 6, comma 1, del
D. Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, secondo le disponibilità di ADR FORO EUROPEO e del mediatore.
5. Le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione, salvo i casi di legittimo impedimento dovuto a malattia o altro evento imprevedibile, di cui è necessario fornire evidenza.
6. Non sono in ogni caso valutate le richieste di rinvio in mancanza di adesione al primo incontro.
7. In caso di richiesta di estensione a terzi, da effettuarsi per iscritto entro il primo incontro, il mediatore verifica la disponibilità delle altre parti presenti e in caso di accordo vi provvede con fissazione di ulteriore primo incontro.
Diversamente il mediatore dà atto a verbale del mancato consenso all’estensione. In caso di richiesta congiunta di estensione a terzi, il mediatore rinvia l’incontro originariamente programmato.
8. La convocazione del terzo verrà effettuata da ADR FORO EUROPEO ai recapiti forniti dalla parte richiedente. La parte che avanza la richiesta di chiamata nei confronti del terzo deve corrisponderne i costi per la convocazione.
9. In caso di atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda o una domanda riconvenzionale, il Mediatore al primo incontro verifica la disponibilità delle altre parti e in caso di comune accordo ne 

 

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