18.L’ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (art. 8 c. 1)
Ricevuta e protocollata la domanda il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti.
L’incontro deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.
La segreteria dell'Organismo, convoca con ogni mezzo idoneo, la parte (o le parti) chiamata/e all'incontro. La comunicazione, inviata anche alla parte istante, deve contenere il nome del mediatore, la sede, la data e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile.
La ricezione della convocazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza.
Tali effetti si producono anche se la parte istante autonomamente effettua la comunicazione di aver attivato il procedimento di mediazione.
Iscrizione, invito delle parti, adesione, richieste di rinvio
Il procedimento di mediazione inizia con il deposito della domanda di mediazione presso una delle sedi della ADR FORO EUROPEO, o a mezzo Pec dell’organismo pubblicata sul sito www.adrforoeuropeo.it.
A seguito del ricevimento della domanda di Mediazione, il Responsabile dell’Organismo procede alla iscrizione della procedura nel Registro degli affari di mediazione, designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti o diversa disposizione normativa modificativa degli attuali termini.
A seguito dell’iscrizione del procedimento, verificata la correttezza dei dati inseriti nella domanda, la Segreteria dell’Organismo procede con l’invito delle parti, la domanda, la designazione del mediatore, la sede e l’orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura e il luogo e la data del primo incontro ed ogni altra informazione utile, sono comunicate a cura dell’Organismo, agli indirizzi indicati nella domanda di mediazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
Le parti invitate potranno comunicare all’Organismo l’adesione e la partecipazione all’incontro di mediazione, compilando e trasmettendo all’Organismo apposito Modulo di adesione presso una delle sedi della ADR FORO EUROPEO, o a mezzo Pec all’indirizzo dell’Organismo pubblicata sul sito www. ADR FORO EUROPEO.it.
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