19.IL MEDIATORE (art. 14)
ISCRIZIONE, SCELTA E AFFIDAMENTO INCARICO
Oltre quanto già indicato all’art. 2:
alla lett. d) in merito alla facoltà delle parti di indicazione concorde del mediatore;
alla lett. e) in merito ai criteri di assegnazione degli affari di mediazione;
e alla lett. f) in merito al potere di disattendere la scelta del mediatore operata dalle parti;
il regolamento di procedura di ADR FORO EUROPEO si disciplina quanto segue:
1 Iscrizione del Mediatore negli elenchi dell’Organismo.
L’iscrizione dei Mediatori negli elenchi dell’Organismo avviene previa verifica della loro effettiva competenza e professionalità, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dal curriculum vitae.
I Mediatori inseriti negli elenchi dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e dello specifico aggiornamento richiesto dalle norme in materia, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati. In difetto di trasmissione dei titoli di aggiornamento richiesti dalle norme in materia, il Responsabile dell’Organismo non procederà alla loro nomina e potrà disporne la sospensione e la cancellazione dagli elenchi dell’Organismo.
All’atto di iscrizione negli elenchi dell’Organismo il mediatore potrà indicare in quali materie obbligatorie e volontarie, e per quali sedi dell’Organismo, in base alle proprie competenze professionali ed alle proprie disponibilità logistiche, è disponibile ad accettare gli incarichi affidati dal Responsabile.
Gli elenchi dei mediatori sono consultabili sul sito www. ADR FORO EUROPEO.it e L’Organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per competenze professionali e per sedi di riferimento, garantendo un rapporto minimo di 3 mediatori per ogni sede operativa.
2 Scelta e Nomina del Mediatore.
II Mediatore può essere scelto dalle parti concordemente, tra i mediatori inseriti negli elenchi dell’Organismo e pubblicati sul sito www. ADR FORO EUROPEO.it, e nominato dal Responsabile dell’Organismo, oppure può essere individuato e nominato dallo stesso Responsabile dell’Organismo in caso di mancata indicazione delle parti. Il Responsabile dell’Organismo può disattendere la scelta del Mediatore operata dalle parti in presenza di giustificati motivi, atti a consentirgli di nominare un professionista ritenuto più competente a trattare la procedura in considerazione dei criteri di individuazione sotto elencati;
Il Responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore, identificandolo nel professionista più idoneo, per specifica competenza in relazione al procedimento di cui si tratta, ed esclude la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.
Il Mediatore incaricato, si astiene o può essere ricusato da una delle parti nei casi di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull’istanza di ricusazione provvede il Responsabile dell’Organismo, o quando il mediatore coincide con il Responsabile dell’Organismo, provvede il mediatore più anziano tra gli iscritti, nella qualità di facente funzione di Responsabile dell’Organismo.
3 Affidamento degli incarichi ai Mediatori.
Nel rispetto dei criteri di rotazione, e delle facoltà consentite dalla legge alle parti ed all’Organismo, già indicati all’art. 2 lett. d, e, f, del presente Regolamento ove sono già indicati i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi ai Mediatori, nelle controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree e sedi di competenza.
Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari gradi di competenza. La selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
All’atto di affidamento dell’incarico il Mediatore potrà accettare o rifiutare di svolgere il procedimento, sottoscrivendo apposita modulistica predisposta dall’Organismo.
In caso di accettazione dell’incarico il Mediatore sottoscriverà contestualmente la dichiarazione di riservatezza, indipendenza ed imparzialità secondo la formula indicata all’art. 2 lett. i del presente Regolamento, e solo successivamente riceverà copia del fascicolo della mediazione.
ART. 6 TIROCINIO
L’Organismo ADR FORO EUROPEO, ai sensi e nel rispetto dell’art. 23 comma 1 e comma 5 del D.M. 150/23, può consentire la partecipazione agli incontri di mediazione ai richiedenti tirocinanti, partecipanti ai percorsi formativi, di cui all’art. 23 citato, presso enti di formazione con cui l’Organismo ADR FORO EUROPEO abbia stipulato a tal fine apposito accordo.
Il Tirocinante è tenuto a rispettare l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9 del D. Lgs 28/2010.
Il Responsabile dell’Organismo coordinerà la presenza dei tirocinanti alle procedure di mediazione, informando le parti, gli eventuali difensori ed il Mediatore incaricato, della partecipazione di eventuali tirocinanti.
Le parti possono escludere la presenza di tirocinanti agli incontri di mediazione, previa comunicazione all’Organismo.
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