19.IL MEDIATORE (art. 14)
1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del registro indicato dal Ministero.
2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito https:\\mediazione.giustizia.it e sul sito dell’organismo.
3. Il mediatore:
a) ha l’obbligo di sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato e per poter iniziare il procedimento, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità.
b) deve comunicare immediatamente al responsabile dell'organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
c) non può (e con lui i suoi ausiliari) assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio e non può percepire compensi direttamente dalle parti;
d) deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative.
Cause di incompatibilità del mediatore
Sono cause di incompatibilità del mediatore:
- avere in corso con una delle parti rapporti professionali di qualsiasi natura;
- essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito;
- essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime;
- essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento;
- avere una lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con una delle parti;
- la mancanza di uno dei requisiti richiesti dal DM 150/2023;
- l’esistenza di particolari condizioni creatisi in occasione della Mediazione che possono far temere circa la non imparzialità del mediatore;
- ogni altra causa di incompatibilità prevista dal codice europeo di condotta dei mediatori e dal codice deontologico che il mediatore sarà obbligato a rispettare per la sua eventuale iscrizione ad un albo o ordine professionale;
In presenza di una delle cause di incompatibilità le parti possono chiedere al responsabile dell’organismo la sostituzione del mediatore.
In casi eccezionali, il Responsabile dell’Organismo può procedere alla sostituzione del Mediatore prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, il Responsabile dell’Organismo informerà le parti e provvederà alla sua immediata sostituzione.
Dichiarazione di indipendenza e imparzialità
Le formule con cui il mediatore rende la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, sono le seguenti:
“Il Mediatore, con l’accettazione dell’incarico, contestualmente dichiara la propria imparzialità, indipendenza ed insussistenza di cause impeditive all’accettazione dell’incarico, si obbliga alla riservatezza del procedimento. nonché garantisce la sua neutralità ed assenza di qualsiasi interesse attuale o passato rispetto alla controversia assegnatagli.
Si obbliga al rispetto del Codice europeo di condotta dei mediatori, al Codice Etico dell’Organismo ed al rispetto di ogni obbligo sancito dal Codice Deontologico professionale di appartenenza. Si obbliga infine ad informare il responsabile di eventuali motivi di pregiudizio per l’imparzialità del procedimento”;
Il Mediatore, al fine di attestare e garantire la propria indipendenza e imparzialità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, come ulteriore impegno, si obbliga a comunicare al Responsabile dell’Organismo, qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque il verificarsi di qualunque fatto impedimento all’accettazione o al prosieguo dell’incarico.
Sopravvenuta impossibilità del mediatore
In caso di sopravvenuta impossibilità del mediatore di svolgere il suo incarico, l’organismo procederà senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto dei criteri previsti per l’assegnazione di incarichi.
Iscrizione del Mediatore negli elenchi dell’Organismo.
L’iscrizione dei Mediatori negli elenchi dell’Organismo avviene previa verifica della loro effettiva competenza e professionalità, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta e dal curriculum vitae.
I Mediatori inseriti negli elenchi dell’Organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e dello specifico aggiornamento richiesto dalle norme in materia, acquisiti presso gli enti di formazione accreditati.
In difetto di trasmissione dei titoli di aggiornamento richiesti dalle norme in materia, il Responsabile dell’Organismo non procederà alla nomina e potrà disporne la sospensione e la cancellazione dagli elenchi dell’Organismo.
All’atto di iscrizione negli elenchi dell’Organismo il mediatore potrà indicare in quali materie obbligatorie e volontarie, e per quali sedi dell’Organismo, in base alle proprie competenze professionali ed alle proprie disponibilità logistiche, è disponibile ad accettare gli incarichi affidati dal Responsabile.
Gli elenchi dei mediatori sono consultabili sul sito www.adrforoeuropeo.it e l’Organismo può istituire separati elenchi dei mediatori suddivisi per competenze professionali e per sedi di riferimento, garantendo un rapporto minimo di 3 mediatori per ogni sede operativa.
Scelta e nomina del mediatore.
II Mediatore può essere scelto dalle parti concordemente, tra i mediatori inseriti negli elenchi dell’Organismo e pubblicati sul sito www.adrforoeuropeo.it, oppure può essere individuato e nominato dallo stesso Responsabile dell’Organismo in caso di mancata indicazione delle parti.
Il Responsabile dell’Organismo può disattendere la scelta del Mediatore operata dalle parti in presenza di giustificati motivi, atti a consentirgli di nominare un professionista ritenuto più competente a trattare la procedura in considerazione dei criteri di individuazione sotto elencati;
Il Responsabile dell’Organismo nomina il Mediatore, identificandolo nel professionista più idoneo, per specifica competenza in relazione al procedimento di cui si tratta, ed esclude la nomina del professionista che versi in una delle situazioni di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.
Il Mediatore incaricato, si astiene o può essere ricusato da una delle parti nei casi di cui agli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
Sull’istanza di ricusazione provvede il Responsabile dell’Organismo, o quando il mediatore coincide con il Responsabile dell’Organismo, provvede il mediatore più anziano tra gli iscritti, nella qualità di facente funzione di Responsabile dell’Organismo.
Affidamento degli incarichi ai mediatori.
Nel rispetto dei criteri di rotazione, e delle facoltà consentite dalla legge alle parti ed all’Organismo, già indicati all’art. 2 lett. d, e, f, del presente Regolamento ove sono già indicati i criteri e le modalità di affidamento degli incarichi ai Mediatori, nelle controversie di particolare complessità o che richiedano specifiche competenze tecniche, il Responsabile dell'Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell’organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree e sedi di competenza.
Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell’organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari gradi di competenza. La selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.
All’atto di affidamento dell’incarico il Mediatore potrà accettare o rifiutare di svolgere il procedimento, sottoscrivendo apposita modulistica predisposta dall’Organismo.
In caso di accettazione dell’incarico il Mediatore sottoscriverà contestualmente la dichiarazione di riservatezza, indipendenza e solo successivamente riceverà copia del fascicolo della mediazione.
Le parti possono indicare concordemente un mediatore tra quelli inseriti nell’elenco dell’organismo;
In difetto di indicazione concorde del mediatore, ai sensi della lettera d), i criteri predeterminati di assegnazione degli affari di mediazione, rispettosi della specifica competenza del mediatore e idonei ad assicurare la rotazione sono così individuati:
- Il Luogo ove si svolge la procedura di Mediazione, in relazione alla sede per cui è stata data disponibilità da parte del Mediatore all’affidamento degli incarichi;
- La Materia oggetto della procedura di Mediazione, in relazione alle materie per le quali il Mediatore ha dato disponibilità all’affidamento degli incarichi;
- L’Immediata disponibilità all’accettazione dell’incarico del mediatore in considerazione delle tempistiche imposte all’Organismo per la fissazione del primo incontro;
- Le Specifiche competenze professionali del Mediatore ed eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d’aiuto;
- L’inesistenza di manifesti conflitti d’interesse con le parti, rappresentanti e difensori; ;
In difetto di indicazione ai sensi della lettera d) o quando l’organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la designazione del mediatore avverrà in conformità ai criteri di cui alla lettera e);
Il mediatore non può iniziare il procedimento prima di avere sottoscritto la dichiarazione di indipendenza e imparzialità prevista dall’articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo.
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