21.LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI (art. 8, co. 2)
La partecipazione delle parti al primo incontro è obbligatoria
Soltanto in presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un terzo a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.
I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e quando la mediazione è demandata dal giudice.
La forma e i requisiti della delega conferita ad un terzo per partecipare alla mediazione
La procura c.d. negoziale (sostanziale) per la partecipazione alla mediazione è conferita con un atto sottoscritto con firma non autenticata con allegato documento di identità e deve contenente i giustificati motivi che impediscono alla parte di partecipare
La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale solo se l’accordo delle parti prevede atti gli art. 2643 c.c. soggetti a trascrizione.
Queste importanti precisazioni sono stati inseriti con il Correttivo al fine di superare contrasti giurisprudenziali.
Il delegato deve depositare la delega unitamente al documento d’identità.
Il mediatore deve verificare i poteri di rappresentanza dei delegati e darne atto nel verbale (comma 4).
La procura c. d. negoziale, distinta dalla procura delle liti deve indicare espressamente i “giustificati motivi” per i quali la parte non può essere presente agli incontri.
Non è necessario indicare i “giustificati motivi” nel caso di rappresentanti di Enti e di persone giuridiche essendo sufficiente che siano persone a conoscenza del fatto e muniti di poteri per la composizione della controversia (art. 8, co.5),
Una bozza di procura sostanziale è stata predisposta nella modulistica pubblicata sul sito in formato pdf editabile e in appendice.
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