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21.LA PARTECIPAZIONE DELLE PARTI (art. 8, co. 2)

La partecipazione delle parti al primo incontro è obbligatoria 

Soltanto in presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un terzo a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.

Le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria) e quando la mediazione è demandata dal giudice.

La forma e i requisiti della delega conferita ad un terzo per partecipare alla mediazione 

La procura c.d. negoziale (sostanziale)  per la partecipazione alla mediazione è conferita con un atto sottoscritto con firma non autenticata con allegato documento di identità e deve contenente i giustificati motivi che impediscono alla parte di partecipare 

La firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale solo se l’accordo delle parti prevede atti gli art. 2643 c.c. soggetti a trascrizione.

Queste importanti precisazioni sono stati inseriti con il Correttivo al fine di superare contrasti giurisprudenziali.

Il delegato deve depositare la delega unitamente al documento d’identità. 

Il mediatore deve verificare i poteri di rappresentanza dei delegati e darne atto nel verbale (comma 4).

La procura c. d. negoziale, distinta dalla procura delle liti deve indicare espressamente i “giustificati motivi” per i quali la parte non può essere presente agli incontri.

Non è necessario indicare i “giustificati motivi” nel caso di rappresentanti di Enti e di persone giuridiche essendo sufficiente che siano persone a conoscenza del fatto e muniti di poteri per la composizione della controversia (art. 8, co.5),

Una bozza di procura sostanziale è stata predisposta nella modulistica pubblicata sul sito in formato pdf editabile e in appendice. 

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