20.IL PRIMO INCONTRO CON IL MEDIATORE
E' necessario evidenziare alcune importanti novità, riguardanti il primo incontro, introdotte dalla riforma Cartabia.
Non è più previsto il modello dell’incontro “filtro” in cui il mediatore, dopo una fase introduttiva, chiedeva alle parti di manifestare l’intenzione di procedere o meno con la mediazione. Nel caso in cui anche una sola parte comunica la volontà negativa di proseguire la procedura si concludeva e le parti non pagavano indennità.
Il primo incontro è diventato di "mediazione effettivo" poiché le parti devono essere presenti e devono cooperare “in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controversie” (art. 8, c. 6) e il mediatore deve, esporre la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e deve adoperarsi affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Le parti devono cooperare in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse.
Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, il verbale.
Nelle controversie di cui all’art. 5, comma 1, e nei casi di cui all’art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010 il mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
La durata primo incontro
La disponibilità temporale destinata dall’organismo allo svolgimento del primo incontro, è di due ore, e le condizioni per la sua eventuale estensione nell’ambito della medesima giornata sono rappresentate dalla disponibilità delle aule di mediazione e del Mediatore e dalla condizione che l’ulteriore tempo venga chiesto per la redazione dell’accordo di mediazione.
Il tempo destinato allo svolgimento del primo incontro di mediazione non può essere inferiore a due ore e può essere esteso nell'ambito della medesima giornata qualora ricorrano le seguenti condizioni: particolare complessità delle questioni controverse, rilevante numero delle parti, concreta possibilità del buon esito della procedura di mediazione.
RINVIO DEL PRIMO INCONTRO
Eventuali richieste giustificate di rinvio del primo incontro, potranno essere formulate solo a seguito della adesione alla procedura, e previo pagamento delle indennità di mediazione richieste per l’adesione. Sulla concessione del rinvio decide il Mediatore incaricato, valutando la richiesta anche in base alle tempistiche imposte dalla legge per la conclusione del procedimento.
COINVOLGIMENTO DEL TERZO
Ciascuna parte, o il Mediatore incaricato, può segnalare alle altre parti presenti l’opportunità del coinvolgimento di un soggetto terzo, al quale il procedimento stesso è comune.
La parte interessata coinvolge il terzo indicato soltanto se lo ritiene opportuno, e sempre che il termine residuo per la conclusione del procedimento lo consenta.
Quando l’opportunità del coinvolgimento del terzo, al quale il procedimento è comune, emerge per iniziativa di una parte o del Mediatore, per consentirne la partecipazione, occorre il consenso di tutte le parti presenti oltre che del Mediatore incaricato.
La parte interessata può, invece, subito coinvolgere il terzo chiamato per garanzia propria o impropria, pur senza il consenso del Mediatore e dell’altra parte e sempre che il termine residuo per la conclusione del procedimento lo consenta.
INTERVENTO VOLONTARIO
Nel corso del procedimento è ammesso anche l’intervento volontario, a condizione che le parti presenti prestino il loro consenso alla partecipazione dell’interventore e che il termine residuo per la conclusione del procedimento lo consenta.
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