22.LE SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE (art. 12 bis)
Della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro, senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Nei casi di cui al punto che precede, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Il Correttivo (Dlgs 216/2023, con la lettera n) ha specificato che il giudice, in sede di definizione del giudizio, può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, quando la citata parte soccombente non abbia partecipato al primo incontro della mediazione. Il testo precedente, con una formula più generale, specificava della mancata partecipazione alla mediazione.
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