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23.RISERVATEZZA, INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ e SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE (art 9)

Oltre quanto già indicato all’art. 2: 

lett. g) in merito all’obbligo del mediatore di sottoscrivere la dichiarazione di indipendenza e imparzialità; lett. h) in merito alle cause di incompatibilità del mediatore;

lett. i) in merito alle formule della dichiarazione di indipendenza ed imparzialità del Mediatore;

lett. l) in merito agli ulteriori impegni del Mediatore; lett. m) in merito al divieto di comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore;

lett. o) in merito alla richiesta di sostituzione del mediatore;

lett. p) in merito alla sostituzione del mediatore per cause sopravvenute; 

lett. v) in merito agli obblighi dell’Organismo di trattamento dei dati, di accesso agli atti, e alle modalità e tempistiche di trasmissione copia degli stessi alle parti;

lett. bb) in merito alle modalità di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Il regolamento di procedura di ADR FORO EUROPEO disciplina quanto segue:

1 Il procedimento di Mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi e chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo, o partecipa al procedimento di Mediazione, è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di Mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di Mediazione.

Il Mediatore prima di iniziare il procedimento, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, riservatezza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori, secondo la formula già indicata all’art. 2 lett. i del presente Regolamento;

Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

Non sono consentite comunicazioni riservate dalle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui:
- tutte le parti consentono alla sua disapplicazione;
- il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona se la previsione della riservatezza è applicata;
- il mediatore ritiene ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale se la previsione della riservatezza è applicata.

L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma 4 o comunque formato durante il procedimento.

2 Le cause di incompatibilità con l’attività di mediatore per ogni singolo affare sono quelle già indicate all’art.2 lett. h del presente Regolamento;

In casi eccezionali, Il Responsabile dell’Organismo può procedere alla sostituzione del Mediatore prima dell’inizio dell’incontro di Mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, il Responsabile dell’Organismo informerà le parti e provvederà alla sua immediata sostituzione.

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