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29.GLI ESPERTI - I CONSULENTI TECNICI

Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, su concorde volontà delle parti, che devono provvedere alla corresponsione del compenso ad essi spettante, calcolato e liquidato secondo i criteri predisposti o indicati dall’organismo.

Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del d.lgs. n.28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

CONSULENTI TECNICI

Oltre quanto già indicato all’art. 2: lett. r) in merito alla producibilità in giudizio della relazione tecnica; lett. t) in merito alle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei consulenti tecnici; si disciplina quanto segue:

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate direttamente dal mediatore titolare o tramite il mediatore ausiliario, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Al momento della nomina del tecnico le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’art. 9 del Dlgs 28/10. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’art. 116, comma primo, del codice di procedura civile. 

In merito alle modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti di cui si può avvalere il mediatore, con il regolamento viene stabilito che, allo stato, vengono effettuati sulla base delle tariffe professionali stabilite con D.M. 30 Maggio 2002 per i periti e i CTU.

Al fine di garantire alle parti la preventiva conoscenza della spesa dei consulenti tecnici, essi dovranno comunicare all’Organismo gli importi relativi alla prestazione richiesta, prima dell’affidamento dell’incarico.

L’Organismo provvederà a comunicare alle parti il preventivo di spesa sottoposto dai consulenti, e solo in caso di unanime accettazione si provvederà alla sottoscrizione di formale affidamento di incarico professionale tra le parti ed il tecnico;

La liquidazione delle relative parcelle avverrà alla consegna dell’elaborato peritale, salvo acconti stabiliti tra le parti ed il tecnico nell’atto di affidamento dell’incarico, ed i relativi importi non rientrano negli importi previsti nelle tabelle.

Il compenso dei consulenti tecnici rimane a carico delle parti.

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