30.L'ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE
1. Le parti che partecipano al procedimento di mediazione hanno il diritto di accesso agli atti del procedimento depositati nelle sessioni comuni e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nella propria sessione separata.
2. Ciascuna parte può chiedere - mediante istanza contenente l’indicazione della motivazione per la quale si fa richiesta - l’accesso agli atti sia mediante esame visivo dei documenti sia mediante il rilascio di copia dei documenti, anche su supporto informatico. In questo caso, il rilascio di copia può essere subordinato al pagamento di un costo di riproduzione/scansione.
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