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31.I CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE PARTI –(art. 20 - Dlgs 28/20210 s.m. e i)

La nuova normativa ha aumentato i crediti di imposta già riconosciuti dalla normativa precedente.

Ha riconosciuto crediti d’imposta per:
-le spese sostenute per l’assistenza dell’avvocato nei casi di mediazione obbligatoria,
-il contributo unificato versato per il giudizio estinto con la mediazione;
-a favore degli organismi di mediazione qualora assistano soggetti ammessi al gratuito patrocinio.
In particolare, sono previsti, in caso di successo della procedura:
- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione (comma 1);
- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (comma 1);
- un ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione (comma 3);
- un credito d’imposta, fino ad un massimo di 24.000 euro annui, a favore degli organismi di mediazione che assistono una parte esonerata dal versamento dell’indennità di mediazione perché ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

I crediti sono inoltre ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione (come già previsto dalla normativa vigente).

Oltre al limite di 600 euro a procedura (comma 2), sono previsti limiti annui pari a:
2.400 euro per le persone fisiche;
24.000 euro per le persone giuridiche.

Nei limiti sopra indicati non rientra il credito d’imposta riconosciuto per il versamento del contributo unificato di cui al comma 3.

Le modalità di riconoscimento e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta, nonché la documentazione da esibire per il loro ottenimento ed i relativi controlli sono demandati al citato decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Decreto Dm 150/ 2023 è stato pubblicato sulla G.U. il 1 Novembre 2023.

Il comma 6 prevede lo stanziamento di oltre 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a copertura degli oneri del presente articolo, a valere sul Fondo istituito per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile (anziché sul Fondo unico di giustizia come previsto ora).

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